Il 26 giugno 2024 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, semplicemente Commissione Antimafia, nell’ambito delle audizioni svolte dal X COMITATO sul tema delle “Mafie e nuove tecnologie: utilizzo da parte della mafia di piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali” ha audito il fondatore e direttore della Lawful Interception Academy, Ing. Giovanni Nazzaro. Per la LIA si tratta della terza audizione in tre anni, un dato che testimonia il riconoscimento del ruolo svolto dalla LIA e delle sue competenze sui temi afferenti la specifica problematica delle intercettazioni.
In tale occasione, tra i vari argomenti dibattuti, è stato richiamato il Codice delle Comunicazioni Elettroniche che all’art. 57 comma 6 già prevede che i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione sono da individuare anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie.
Come è possibile intervenire? In due modi, applicando la legge e cambiando paradigma, governando la tecnologia non inseguendola. La norma è quindi presente ed è necessario applicarla, ma per governare la tecnologia manca ancora:
– un Centro di Competenza per l’applicazione tecnica delle prestazioni obbligatorie, così come avviene già all’estero. A tale Centro di competenza dovrebbe essere delegata l’attività di declinazione tecnica della norma ed il dialogo con le imprese che erogano i servizi di instant messaging, affinché si concordi con queste come il servizio deve essere tecnicamente modificato. Così operano già i classici operatori italiani di telecomunicazione che modificano, laddove necessario, le caratteristiche del servizio da commercializzare affinché siano erogate le prestazioni obbligatorie;
– un Centro di controllo dell’applicazione dell’art. 57 del Codice delle comunicazioni elettroniche a seguito di richiesta dell’autorizzazione generale, in quanto ogni impresa semplicemente autodichiara l’erogazione delle prestazioni obbligatorie, in questo modo può avviare la commercializzazione dei servizi. Ad oggi, tuttavia, a nessun Ente o Autorità è attribuita la competenza del controllo sia preventivo che periodico dell’applicazione dell’articolo 57. Il controllo eviterebbe nel nostro paese l’approccio di due pesi e due misure, che penalizzerebbe economicamente gli operatori che rispettano la legge a discapito di quelli che, più o meno consapevolmente, non effettuano i dovuti investimenti e non erogano di fatto le prestazioni obbligatorie.